IMU - Imposta Municipale Propria

L'IMU è l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata dal D. Lgs 504/92 e successive modifiche.
Chi deve pagare l’IMU?
Devono pagare l’IMU:

  • i proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli sul territorio dello Stato
  • il locatario nei contratti di leasing
  • il concessionario nel caso di concessione su area demaniale.

Si ricorda che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile, il coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale. 

I fabbricati
Sono singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano alle quali sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale. Si distinguono fabbricati:
a) iscritti al catasto
Per questi immobili, il valore sul quale vanno applicate le aliquote per il calcolo dell'imposta è costituito dalla rendita risultante a Catasto al 1° gennaio dell'anno, rivalutata del 5% e moltiplicata:

  • per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • per 50, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppo catastale D e nella categoria A/10;
  • per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1;
  • per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppo catastale B (art. 2 comma 45 D.L. 262/2006 convertito con L. 286/2006.

b) classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati e sforniti di rendita catastale o ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno.
Per questi immobili, fino all'anno nel quale sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base di costi di acquisizione ed incrementativi risultanti dalle scritture contabili, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti approvati, ogni anno, con decreto del Ministero delle Finanze. Tale metodo si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico.

c) d'interesse storico e artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.42/2004
Per tali immobili il valore si determina rivalutando del 5% e moltiplicando per 100 (anche se il fabbricato catastalmente è classificato nelle categorie A/10 o C/1 oppure nel gruppo D) la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

I terreni agricoli
Sono i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, adibiti all'attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame, alla trasformazione e alienazione dei prodotti semprechè rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura, come previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Il loro valore si ottiene moltiplicando per 75 il reddito dominicale risultante a Catasto al 1° gennaio dell'anno, rivalutato del 25%.

Le aree fabbricabili
Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti per il calcolo dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Il loro valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato al 1° gennaio dell'anno tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Entro il 16 giugno il contribuente è tenuto a versare un acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, in proporzione ai mesi di possesso.
Se l'immobile è posseduto per l'intero anno, l'importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta.
Entro il 16 dicembre i contribuenti che non hanno provveduto a versare l'intera imposta devono effettuare il pagamento della quota a saldo.
E’ comunque possibile versare l’ importo corrispondente all’intera imposta  entro il 16 giugno.
La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle scadenze prestabilite di regolarizzare la propria posizione pagando, contestualmente all'imposta dovuta, gli interessi calcolati sull'imposta al tasso legale, con maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ridotta (ravvedimento operoso), comunque non oltre la data di notifica dell'accertamento in riferimento alla stessa annualità che il contribuente vuole regolarizzare.

 

CONTATTI:

Mail ufficiotributi@comune.ugento.le.it

Mail dario.urso@comune.ugento.le.it

Mail annarita.antonino@comune.ugento.le.it

Mail laura.paglialunga@comune.ugento.le.it

Tel. 0833 5572248- 0833 5572249- 0833 557250

Si prega di rispettare i seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

MARTEDI' dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

MERCOLEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

GIOVEDI' chiuso al pubblico;

VENERDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Grazie per la gentile collaborazione.

L'ufficio ha sede presso via Acquarica 50 - piano terra (edificio adiacente alla caserma dei vigili del fuoco).

Il codice ente del COMUNE DI UGENTO da insierire nel modello F24 ai fini del versamento di un tributo è L484.

 

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO: MODALITA' DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI

Si ricordano i signori contribuenti residenti all'estero che è possibile versare tramite bonifico bancario al seguente IBAN:

IT10Y0526279748T20990000411 BIC: BPPUIT33 BANCA POPOLARE PUGLIESE

Tale modalità di pagamento è riservata esclusivamente ai contribuenti residenti all'estero: per quelli residenti in Italia vi è l'obbligo di pagamento attraverso modello F24.

Nella causale è fondamentale indicare il codice fiscale del contribuente (e non di chi versa se diverso se diverso da quest'ultimo), l’imposta e l’anno.

A titolo esemplificativo, si riportano qui di seguito alcuni esempi pratici per la compilazione della causale:

  • versamento acconto IMU 2023: codice fiscale  ACCONTO IMU 2023;
  • versamento saldo IMU 2023: codice fiscale  SALDO IMU 2023;
  • versamento soluzione unica IMU 2023: codice fiscale SOLUZIONE UNICA IMU 2023;
  • versamento accertamento IMU 2019: codice fiscale  ACCERTAMENTO IMU 2019.

 

MODALITA' TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Una dichiarazione o altra istanza IMU da presentare all'Ufficio Tributi può essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it: una volta protocollata si riceve il numero di protocollo assegnato.

Oltre all'istanza si possono allegare anche eventuali documenti utili ai fini istruttori (oppure questi, in alcuni casi, vengono richiesti obbligatoriamente in base al procedimento amministrativo). Si consiglia, inoltre, di indicare sempre un contatto telefonico in modo da poter comunicare prontamente ogni dubbio o perplessità sorto nella fase di istruttoria dell'istanza presentata dal contribuente.

 

ERRORE DEL CODICE ENTE INDICATO SUL MODELLO F24. COSA FARE?

Nel suddetto caso vi sono due opzioni:

  • se l'errore di digitazione è causato dall'intermediario abilitato (banca, ufficio postale, ecc), si deve verificare il versamento tramite il nostro ufficio ed esclusivamente l'intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con il codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al Comune incompetente e riversato a quello competente;
  • se, invece, l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello F24 a mezzo home banking, il contribuente dovrà rivolgersi al Comune per la verifica del pagamento, oppure, in autonomia, verificare a quale ente sono stati accreditate le somme, accedendo al proprio cassetto fiscale. A seguito di questa verifica, invierà poi richiesta di riversamento all'ente incompetente (mettendo a conoscenza il nostro ufficio), che dovrà procedere a riversare le somme presso il nostro ente, sul conto corrente di tesoreria unica, n. 0071769; in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente, il tributo e l'anno che si sta riversando. In fondo alla pagina, nella sezione "Documenti Allegati", vi sono i moduli per agevolare la richiesta al Comune incompetente.

Per verificare una ricevuta di pagamento, effettua una scansione della stessa (leggibile in tutte le sue parti) ed invia una mail con oggetto "VERIFICA VERSAMENTO F24" ad uno dei seguenti indirizzi, avendo cura di aggiungere un contatto telefonico:

L'ufficio effettuerà un controllo tramite portale Puntofisco dell'Agenzia delle Entrate e rilascerà un esito al contribuente che ha richiesto la verifica.

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