AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – BANDO APERTO - LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE COMPILATE UNICAMENTE SUI MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE E PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO.

Dettagli della notizia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 22/11/2016 avente ad oggetto “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli- D.L 31/08/2013, n. 102- art. 6, comma 5 - convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124 - Criteri e ripartizione risorse relative alle annualità 2015 e 2016 e la successiva determina dirigenziale n.367del 28/12/2017, relativa al riparto per l’annualità 2017.
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico possono presentare domanda per usufruire del contributo volto a ridurre la morosità incolpevole i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
4) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
5) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
6) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
.perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
.accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
.cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
.mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
.cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
.malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
.inoccupati con grave difficoltà economica a carico dei Servizi Sociali del Comune.
6) coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, come previsto dalla LR. n. 45 del 15/11/2017, art. 6, comma 4, lettera c) e precisamente:
 i genitori separati o divorziati, residenti in Puglia da almeno cinque anni, che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
 disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo (€ 11.778,00 per l’anno 2018), determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
 non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi;
 Possesso delle condizioni di accesso al fondo “morosità incolpevole” previste dal bando;
 è escluso dalla possibilità di usufruire del beneficio il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
b) copia dell’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l’ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell’eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d’incolpevolezza della morosità di cui all’art. 1 punto 6;
d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (modello C o modello D).
e)pronuncia dell’organo giurisdizionale (solo per i separati o divorziati).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web all’indirizzo www.comune.ugento.le.it (Percorso: Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti–Avvisi pubblici) o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune (Via Mons. L. Zola)– Piano I°)nei giorni e orari di apertura al pubblico.
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ugento.
CONTROLLI
In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia

I CONTRIBUTI VERRANNO RICONOSCIUTI FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATE DALLA REGIONE PUGLIA E SOLO IN PRESENZA DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI E OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATI.

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