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Codice della strada: arrivano le “multe senza frontiere”

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Giovedì, 23 Aprile 2015.
Se quando varcate il confine dell'Italia pensate di poter trasgredire le regole del codice della strada perché tanto le autorità di polizia locale non riescono a identificarvi (e quindi "la multa non arriverà mai in Italia") sappiate che presto non sarà più possibile farla franca. L'Europarlamento e il Consiglio Ue hanno, infatti, dato il via libera a una nuova direttiva che renderanno le multe senza frontiere una realtà in tutta l'Unione europea (ed entro due anni anche in Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca). Questo sistema consentirà l'accesso ai registri d'immatricolazione di tutti i 28 stati membri, qualunque guidatore che commetta infrazioni gravi al codice della strada all'estero vedrà recapitarsi a casa l'ammenda. Le infrazioni che rientrano nel programma sono eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, uso di corsie vietate, guida senza cinture di sicurezza o senza casco, mancato rispetto del semaforo rosso, utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Il presidente di Fai-Conftrasporto Paolo Uggè, ha sottolineato che magari «non risolverà i problemi totalmente», ma «può essere considerata l'inizio di una fase che dovrebbe portare ad una maggiore omogeneità le normative riguardanti la sicurezza». La direttiva stabilisce la procedura da seguire: per le violazioni commesse in uno Stato europeo, con veicolo immatricolato in Italia, il punto di contatto estero contatterà il punto di contatto italiano per ottenere i dati di cui ha bisogno (nel nostro Paese è la Direzione Generale della motorizzazione del ministero dei Trasporti). Reperite le informazioni, l'organo di Polizia estero che ha accertato l'infrazione provvederà a notificare il verbale al trasgressore, insieme a una lettera nella lingua del documento di immatricolazione, in cui si specificano luogo, ora e data dell'evento. La direttiva va recepita in tempi record, entro il 6 maggio 2015.

MACCHINE AGRICOLE - REVISIONE entro 30 giugno 2015, modifiche dell'art 111 del C.d.S.

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Lunedì, 02 Febbraio 2015.
Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione. Scadenza 30 giugno 2015 "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione. 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. 3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza. 4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emesso di concerto con il Ministro per le politiche agricole (1), può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea. 5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7. 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) Così modificato per l'art. 2, d.legisl. 4 giugno 1997, n. 143.

Comunicazione agli utenti

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Venerdì, 07 Novembre 2014.
Si comunica alla cittadinanza che a far data dal 07.11.2014 è sta attivata la casella di posta elettronica istituzionale del Comando di Polizia Locale. Pertanto qualsiasi segnalazione o richiesta potrà essere inviata al seguente indirizzo mail: polizialocale@comune.ugento.le.it

POLIZIA LOCALE - MODIFICHE ART. 111 DEL CODICE DELLA STRADA

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Lunedì, 03 Novembre 2014.
Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione. Entro 30 giugno 2015. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione. 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. 3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza. 4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emesso di concerto con il Ministro per le politiche agricole (1), può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea. 5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7. 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) Così modificato per l'art. 2, d.legisl. 4 giugno 1997, n. 143.
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