SECONDA CAMPAGNA DI SCAVO ARCHEOLOGICO LOCALITA' ARTANISI. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO.

Scheda di dettaglio

PREMESSO:
- che in data 02/11/2006 si perfezionava un protocollo d’intesa tra l’Università del Salento, il Comune di Ugento e la Soprintendenza Archeologica della Puglia avente per oggetto l’intrapresa di un’azione organica di sistematica conoscenza e valorizzazione del suo territorio dove, tra le tante evidenze archeologiche spicca per importanza e valore il sito ubicato in località Artanisi;
- che nella medesima convenzione veniva stabilito che “eventuali soggetti esterni possono partecipare alla ricerca e alle indagini”;
- che con determina n. 1098 del 05/10/2009 veniva accertata la somma di € 50.000,00 quale contributo riconosciuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per i lavori di scavo archeologico in località Artanisi;
- che con il predetto provvedimento n. 1098/2009 veniva assunto impegno di spesa per €47.500,00 sull’intervento 1050203 cap. 730 art. 5 “servizi relativi ai beni culturali” del corrente bilancio, da destinarsi alle sottese spese; e per € 2.500,00 sull’intervento 1050205 cap. 750 art. 5 in favore della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per contributo fisso alle proprie attività contrattuali, di gestione e divulgazione;

CONSIDERATO
- che con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 14.12.2009, la prof.ssa Anna Maria Bietti Sestieri, docente di protostoria europea presso l’Università del Salento, in qualità di responsabile scientifico dell’attività di ricerca in argomento, avanzava formale istanza all’amministrazione comunale di conferimento di n° 5 incarichi di collaborazione a professionisti del settore avente per oggetto l’assolvimento delle seguenti prestazioni:
· Ricostruzione virtuale delle attività svolte nell’età del bronzo dalla comunità che utilizzava la Specchia Artanisi;
· Rilievo planimetrico e sezioni prospettiche di dettaglio dei tumuli della specchia Artanisi;
· Vettorializzazione degli elaborati grafici acquisiti in formato raster;
· Realizzazione della ricostruzione in 3D di una delle sepolture, attraverso l’analisi tecnica dei resti conservati e della documentazione di scavo;
· Predisposizione grafica del contesto paesaggistico per la contestualizzazione della tomba, calcolo del rendering ad applicazione delle textures per ottenere una adeguata animazione con illuminazione foto realistica;
· Esecuzione delle operazioni di documentazione relative alle tombe megalitiche dell’Età del Bronzo messe in luce con la campagna di scavo 2009 della Specchia Artanisi di Ugento.

VISTA la delibera consiliare n°66 del 18/12/2009 recante “Approvazione programmi degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione anno 2009” nella quale è previsto il conferimento di n. 5 incarichi di prestazione professionale a valere sulle risorse riconosciute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia nell’ambito della “Seconda Campagna di Scavo Archeologico località Artanisi nei limiti accertati con determina n. 1098/2008;

VISTA la nota prot. n. 29870 del 30/12/2009 con cui la Prof.ssa Sestieri, nella sua qualità, proponeva quali soggetti idonei allo scopo i sigg.: dott. Giuseppe SCARDOZZI, dott.sa Imma DITARANTO, dott. Marco CAVALERA, dott. Luigi CHIFFI, dott. Ivan FERRARI;

VISTI i curricula dei sopraccitati professionisti inviati in allegato alla nota prot. n.29870/2009;

VISTA la nota del 30/12/2009 con cui il Responsabile del procedimento, Sig.ra Barra Ada, recependo il contenuto della nota del Responsabile Scientifico di progetto, Prof.ssa Sestieri, proponeva l’attivazione di n. 5 contratti di prestazione professionale ai dottori: dott. Giuseppe SCARDOZZI, dott.sa Imma DITARANTO, dott. Marco CAVALERA, dott. Luigi CHIFFI, dott. Ivan FERRARI, dettagliando le attività da svolgersi e i compensi per ciascun professionista;

VISTO l’allegato prospetto (All. 1) nel quale vengono dettagliate condizioni e attività degli incarichi da affidare ai sopraccitati professionisti;

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo varato dalla Giunta Comunale nella tornata del 7/8/2008 ed in particolare l’art. 8 lett. b) secondo cui “In deroga a quanto previsto dall’art. 5, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l’espletamento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti condizioni…. ”omissis”, attività compensate con importi fino a 3.000,00”;

RITENUTO che sia doveroso procedere con urgenza in merito, al fine di conseguire gli obiettivi prefissati e soddisfare le esigenze del responsabile scientifico del progetto e della soprintendenza di settore;

VISTO che dai curricula dei dott. Scarrozzi, Ditaranto, Cavalera, Chiffi e Ferrari, si evince il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali, prescritti per tali prestazioni, nonché della necessaria specializzazione universitaria;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTA la disponibilità sull’intervento1050203/5 del bilancio 2009 giusto impegno di spesa n. 1598 assunto con determina n. 1098/2009;

VISTO l’allegato schema tipo di contratto di affidamento incarico (all. 2) e ritenuto di doverlo approvare;

DETERMINA

1- DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, e nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia, n. 5 incarichi di prestazione professionale come da allegato prospetto (all. 1);

2- DI APPROVARE l’allegato schema tipo di contratto di affidamento di incarico (All. 2);

3- DI DARE ATTO che detti incarichi saranno liquidati entro 60 giorni dalla data di produzione della parcella in regola con gli obblighi di legge, previa presentazione di una relazione da parte del prestatore relativa alla attività svolta riscontrata dal Responsabile Scientifico del Progetto, Prof.ssa Sestieri e dal Responsabile del procedimento Sig. Ada Barra;

4- DI DARE ATTO che la spesa complessiva di 10.000,00 (euro diecimila/00) omnia comprensiva, trova copertura sull’intervento 1050103 art. 3 “spese miglioramento servizi culturali” del corrente bilancio 2009, come da impegno n. 1598 assunto con determina n. 1098 del 5/10/2009.




(All. 2)

SECONDA CAMPAGNA DI SCAVO LOCALITA’ “ARTANISI” NELL’AMBITO DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE
TRA
Il Comune di Ugento, C.F. 81003470754, rappresentato dal Responsabile dell’Area AA.GG. Dott.ssa Sonia Nobile e domiciliato in piazza A. Colosso, Ugento 8LE)

E
Il Dott./ssa_______________________ nata a____________ residente in__________________alla via__________________C.F.____________________ e cittadino/a italiana di seguito denominato/a “Prestatore”


PREMESSO

che il Comune di Ugento, giusta Determina n.______del ____________ intende conferire un incarico nell’ambito della 2° Campagna di Scavo Archeologico in località Artanisi, a valere sulle risorse assegnate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, per l’effettuazione della seguente attività: “___________________________”, da svolgersi entro _________ a partire dalla data di accettazione;
che il dott./ssa______________________ risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze professionali per fornire le prestazioni di lavoro autonomo oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO
Il Comune di Ugento, conferisce al dott./ssa ______________ l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa.
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Prestatore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’oggetto della prestazione è il seguente: “_________________________”


La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il Prestatore è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente.

ART. 3 Bis – RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DELL’INCARICO
E’ nominato Responsabile dell’esecuzione dell’incarico il Responsabile dell’Area AA.GG. Egli dovrà verificare la regolare esecuzione della prestazione, previa relazione da parte del prestatore relativa all’attività svolta, riscontrata dal direttore scientifico del progetto, prof.ssa Anna Maria Bietti Sestieri e dal Responsabile del procedimento sig. Ada Barra ;

ART. 4 – TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dal mese di ________ e dovrà espletarsi entro il 30 aprile 2010, previa produzione di autorizzazione/comunicazione dell’ente di appartenenza (limitatamente ai dipendenti di Pubblica Amministrazione). Alla scadenza di tale termine la prestazione si intenderà conclusa e l’eventuale ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contatto oltre detto termine di scadenza dovrà risultare da un nuovo atto sottoscritto dalle parti.

ART. 5 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l'opera che il Prestatore renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in € __________________ comprensivo di oneri per IRAP, INPS ed ogni altro onere fiscale e previdenziale , ove dovuto, da liquidarsi entro 60 gg. dal termine del contratto, dietro presentazione di una relazione da parte del prestatore relativa all’attività svolta, riscontrata dal direttore scientifico del progetto, prof.ssa Anna Maria Bietti Sestieri e dal responsabile del procedimento sig. Ada Barra, unitamente ad una parcella.
Si fa presente infine che la parcella dovrà essere intestata al Comune di Ugento – Piazza A. Colosso – 73059 Ugento (Lecce) – P. IVA 01449230752 – Cod. Fiscale 81003470754.

ART. 6 - RIMBORSO SPESE
Non è previsto alcun rimborso spese a qualunque titolo per l’espletamento dell’incarico.

ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, primo comma, lettera l), DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del corrispettivo il Committente opererà a carico del Prestatore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF pari al 20% sul corrispettivo e sugli eventuali rimborsi di cui al precedente art. 6 nonché gli eventuali contributi previdenziali.

ART. 8 - ONERI
Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al Prestatore ed al Committente secondo termini e modalità stabilite dalla legge.

ART. 9 - REVOCA
Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l’adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Prestatore alcun diritto al risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 10 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'Imposta di Bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle quietanze, viene stabilita essere a carico del Prestatore.
ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI
Al Prestatore è stata fornita l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali per fini statistici.

ART. 13 - CONTROVERSIE
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Lecce, rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 14 - ACCETTAZIONE
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.
Per accettazione e conferma.

Ugento, lì ____________________

Il professionista incaricato Il Responsabile dell’Area



  • Data di ultima modifica: 30.09.13
  • Data atto: 28.01.10

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