ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO IN AREA SOGGETTA A PERICOLO CROLLO IN TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO, LOCALITA' "PAZZE"

Scheda di dettaglio



CITTA’ DI UGENTO
PROVINCIA DI LECCE
Ordinanza n. 38/2013

ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO IN AREA SOGGETTA A PERICOLO CROLLO IN TORRE SAN GIOVANNI DI UGENTO, LOCALITA’ “PAZZE”


IL SINDACO

VISTO l’art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. n. 66/81;
VISTO l’art.15 della Legge n. 225/92;
VISTO l’art. 108 della Legge n. 112/98;
VISTA la L.R. n. 17/2006

PREMESSO che in data 01.07.2013 il Nucleo di Polizia Rurale Ambientale congiuntamente all’Ufficio Locale Marittimo, per il tramite del M.llo G. Cazzarò, partecipava per le vie brevi la circostanza di aver acclarato attraverso sopralluoghi in situ e apposita documentazione fotografica il pericolo di distacco di banchi di roccia insistenti in prossimità della duna fossile presente in località “Pazze” in Torre San Giovanni di Ugento e catastalmente identificate al Fg. 71, p.lle 137, 1637, 1638;

CONSIDERATA la potenziale esistenza di pericoli per la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, attesa la stagione estiva in corso e la conseguente necessità di favorire l’adozione di misure cautelative;

DATO ATTO che la presente ordinanza sarà comunicata al Signor Prefetto di Lecce, in relazione agli obblighi di cui al comma 1, lettera d dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

ORDINA
E’ fatto divieto assoluto sino al 30 settembre 2013, secondo le indicazioni segnaletiche ivi insistenti, di accesso e stazionamento, per persone e mezzi, sull’arenile e sui tratti rocciosi della duna fossile ed in prossimità della stessa, sita in località “Pazze” in Torre San Giovanni di Ugento e catastalmente identificate al Fg. 71, p.lle 137, 1637, 1638, come da allagata planimetria.
E’ consentito l’accesso straordinario al sito sopra indicato ai soli operatori individuati dall’Amministrazione Comunale;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune.
L’inottemperanza della presente ordinanza verrà punita a norma delle leggi vigenti.

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all’albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso mass-media e sito web del Comune.
INCARICA
Il Comando di Polizia Municipale di far rispettare la presente ordinanza.
Copia della presente sia trasmessa a:
- Prefettura di Lecce;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Al Comando Carabinieri di Ugento;
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano;
- Alla Capitaneria di Porto di Gallipoli;
- All’Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni
- Al Corpo Forestale dello Stato di Gallipoli;
- Alla Polizia Provinciale di Lecce;


Dalla Residenza Municipale, Ugento 02 luglio 2013
Il SINDACO
f.to Avv. Massimo Lecci



LOCALIZZAZIONE DELL’AREA INIBITA ALL’ACCESSO PER PERICOLI DI CROLLO SUL TERRITORIO COMUNALE


INDICAZIONE DELL’AREA INIBITA ALL’ACCESSO PER PERICOLI DI CROLLO

  • Data di emissione: 02.07.13
  • Numero: 38

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