RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento ultrannuale

Dettagli della notizia

A seguito della soppressione dell’articolo 13, comma 1- bis, D.Lgs. 472/1997 ad opera del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis D.L. n.124/2019), il ravvedimento ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato.

Si rammenta che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni.

L’istituto è applicabile qualora:

  • la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
  • non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.

Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

  • il tributo non versato;
  • la sanzione;
  • gli interessi legali.

La sanzione dovuta è la risultante del frazionamento previsto dalla disciplina come indicato qui di seguito:

  • ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
  • ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
  • ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
  • ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
  • ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
  • ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

Il tasso d’interesse di riferimento viene stabilito ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto. I tassi d’interesse degli ultimi anni sono i seguenti:

  • 2015 0,50% D.M. Economia 11 dicembre 2014;
  • 2016 0,20% D.M. Economia 11 dicembre 2015;
  • 2017 0,10% D.M. Economia 7 dicembre 2016;
  • 2018 0,30% D.M. Economia 13 dicembre 2017;
  • 2019 0,80% D.M. Economia 12 dicembre 2018;
  • 2020 0,05% D.M. Economia 12 dicembre 2019.

Per agevolare il calcolo del ravvedimento e stampare il modello F24, clicca qui.

Il codice ente del Comune di Ugento è L484.

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