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ORDINANZA SINDACALE 22 del 26 giugno 2017 - (DIVIETO VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO E SIMILI)

Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana in occasione delle manifestazioni pubbliche. ORDINANZA SINDACALE n. 22 del 26 giugno 2017

ORDINANZA SINDACALE 22 del 26 giugno 2017 - (DIVIETO VENDITA IN CONTENITORI D...

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Il SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest’anno in concomitanza con la stagione estiva sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico sia nel centro cittadino sia nelle località marine;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l’adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all’uso ed all’abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare emanata del Capo della Polizia, con nota del 7 giugno scorso, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l’ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RICORDATO che già in altre occasioni sono state adottate da questa amministrazione misure finalizzate alla limitazione della somministrazioni di bevande alcoliche;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l’incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell’Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO che l’adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

1. divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande;

2. Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;

3. Il divieto di cui ai precedente punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico;

CONSIDERATO altresì che l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall’art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre:

- l’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l’articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ((, anche urbanistica, sociale e culturale,)) e recupero delle aree o dei ((siti degradati)), l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione ((della cultura)) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”, nonché l’attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verifichino comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO pertanto che sono riconducili all’autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l’insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

• l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

• la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all’articolo 3;

• la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

• il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

• il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente;

Che per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa,

• il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine bevande;

• il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;

• Il divieto di cui ai precedente punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 150,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 200,00 nel caso della 2^ violazione, Euro 300 dalla 3° violazione, oltre all’applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell’illecito amministrativo, in applicazione dell’art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell’art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l’autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l’accertamento delle violazioni.

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